Pubblico impiego – Procedimento disciplinare: il militare che dorme in servizio non “piglia pesci” ma nemmeno rischia il posto. Consiglio di Stato, Sez. IV - sentenza 3 ottobre 2009 n. 6018.

In sede di procedimento disciplinare nei confronti di pubblici dipendenti, è illegittimo l’esonero di un finanziere ausiliario effettivo, comandato in vigilanza fissa armata presso un Consolato USA, sorpreso, durante il servizio, a dormire, nel caso in cui risulti che il giudice militare, per il medesimo fatto contestato al finanziere, abbia escluso tanto la violata consegna quanto l’addormentamento colposo, ed anche l’abbandono di posto. L’infrazione non è stata giudicata grave dal giudice del fatto e, pertanto, non poteva essere punita in sede disciplinare con la più grave sanzione dell’esonero pena la violazione del principio di proporzionalità tra fatto e sanzione; diversamente, verrebbe a mancare ogni coerenza applicativa rispetto alle più severe ipotesi di cui agli artt. 118, 119 e 120 del c.p.m.p. e si finirebbe per omologare nel trattamento fattispecie connotate da diversa gravità.

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