Confisca per equivalente e delitto di peculato. Ammissibile solo per il “prezzo” o anche per il “profitto” del reato? Le Sezioni Unite Penali dichiarano applicabile la confisca solo per il “prezzo”. Corte di Cassazione – SS. UU. Penali – sentenza 25 giugno - 6 ottobre 2009, n. 38691.
Le Sezioni Unite Penali hanno stabilito che in relazione al delitto di peculato, può disporsi la confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter, comma primo, ultima parte, c.p. soltanto del prezzo e non anche del profitto del reato. Più precisamente, la Corte, fermo restando il tenore letterale di detta disposizione, che circoscrive chiaramente la confisca per equivalente al solo “prezzo” del reato, ha preso atto della “impossibilità di addivenire ad una non consentita estensione “in malam partem” del dettato legislativo”, pur rilevando, a seguito di una indagine della normativa nazionale ed internazionale concernente la confisca di valore, la assoluta necessità che il legislatore provveda a disciplinare in modo sistematico tutte le ipotesi di confisca obbligatoria e di confisca per equivalente già previste da una congerie di norme frammentarie e prive di coordinamento.”
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