La stazione appaltante deve motivare i punteggi dati ai vari concorrenti…. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA LOMBARDIA- MILANO - sentenza 22 ottobre 2009 numero 4878.
“Costituisce orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente, condiviso dal collegio, che, in sede di attribuzione dei punteggi in una gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica, la commissione di gara è tenuta al rispetto dei criteri fissati dal bando di gara, ma ove questo non disciplini, in modo puntuale, l'attribuzione dei punteggi ai concorrenti, in base al principio di trasparenza al quale l'intera attività amministrativa deve conformarsi, essa è tenuta a prefissare oggettivi criteri di massima, così autolimitando il proprio potere di apprezzamento, oppure a chiarire con idonea motivazione le ragioni dell'attribuzione di ciascun punteggio entro i limiti previsti; ciò, se non attraverso diffuse esternazioni, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio in relazione all'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica (T.A.R. Basilicata 30.04.2005 n. 286, T.A.R. Sardegna 27 maggio 2003, n. 646; Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2000 n. 2924; Cons. Stato, Sez. VI, 22 marzo 2004, n. 1458; T.A.R. Lazio n. 132/05 cit.)”
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