Il foro del consumatore è sacrosanto. Sentenza del Tribunale Civile di Torre Annunziata del 19/06/09
“l’art. 33 bis la quale considera vessatoria la clausola che stabilisce un foro competente diverso da quello del luogo in cui ha la residenza o il domicilio il consumatore, si desume, alla luce anche dell’interpretazione della norma fornita dalla Suprema Corte di Cassazione, che la competenza territoriale esclusiva nelle controversie, come quella in esame, tra consumatore e professionista, si radica nel luogo di residenza o domicilio del consumatore.”
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