Pubblico impiego – Procedimento disciplinare: il disonore della divisa non costa una carriera. Consiglio di Stato, Sez. IV - sentenza 16 ottobre 2009 n. 6353.
“In sede di procedimento disciplinare nei confronti di pubblici dipendenti, la valutazione circa la gravità dei fatti commessi ai fini dell’irrogazione di una sanzione disciplinare è estrinsecazione di discrezionalità amministrativa ed in quanto tale è insindacabile dal giudice amministrativo, salvo che in ipotesi di eccesso di potere nelle sue varie articolazioni di natura sintomatica, fra cui l’evidente sproporzionalità della misura disciplinare adottata rispetto alla gravità dei fatti accertati. In particolare, un singolo comportamento illecito, anche di natura penale delittuosa, non può giustificare la sanzione estrema della estinzione del rapporto di lavoro, quando non sia a tal punto grave da manifestare l’assenza delle doti morali necessarie per la prosecuzione del rapporto medesimo”
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