Responsabilità della struttura sanitaria , nesso di causalità, criterio di ripartizione dell’onere della prova . Cassazione civile , sez. III – sentenza 3 luglio – 30 settembre 2009 n°20954 .

La terza sezione civile della Corte di Cassazione nella pronuncia 20954/2009 ribadisce il proprio orientamento in tema di natura giuridica della responsabilità della struttura sanitaria e in tema di criterio di riparto dell’onere della prova : data la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera , ne discende la applicazione della regola di cui all’articolo 1218 codice civile . Il creditore dunque che alleghi l’inadempimento deve provare il nesso causale fra questo e il danno , al debitore compete invece offrire la prova del fatto estintivo o quantomeno, la prova dell’incolpevolezza dell’inadempimento.

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