Donazione di cosa altrui: atto nullo, ma titolo idoneo ai fini dell’usucapione abbreviata. Cass. Civ., Sez. II, 3 aprile-5 maggio 2009, n. 10356.
La nullità della donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve desumersi dalla disciplina complessiva della donazione e in particolare dagli artt. 769 e 771 c.c.; la nullità del titolo, tuttavia, non ne impedisce la rilevanza ai fini dell’usucapione abbreviata.
Il requisito di cui all’art. 1159 c.c. dell’esistenza di un titolo idoneo a determinare l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento che sia stato debitamente trascritto, deve essere inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento di un diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare.
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