“L’uso del telefono d’ufficio configura il reato di cui all’ art 314 c.p. I comma”. Cass.sez. VI 20 maggio 2009 n. 21165.

L'uso privato dell'apparecchio telefonico comporta l'appropriazione (non restituibile) delle energie necessarie alla comunicazione, di cui l'impiegato ha disponibilità per ragioni di ufficio, e configura pertanto l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 314 c.p.

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