Sul potere di requisizione: alcuni spunti di riflessione sulle attribuzioni del Sindaco, dei suoi delegati e del Prefetto. Cassazione Penale – Sezione VI, – sentenza – 16 ottobre 2007, n. 38259.

Il sindaco non è legittimato a requisire case di abitazione per fare fronte alle esigenze abitative di famiglie colpite da un provvedimento di sfratto in quanto solo i prefetti possono requisire le case per far fronte a situazioni eccezionali e imprevedibili - come alluvioni, terremoti, crollo di edifici - tra le quali non rientra quella delle famiglie sfrattate, un evento che non ha "carattere né eccezionale, né imprevedibile" sicché non può farsi riferimento all'art. 54 d. lgsl. 18 agosto 2000, n. 267, concernente le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale, dato che il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti, previsto dal comma 2, è ristretto ai casi in cui sussista l'esigenza "di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini", chiaramente estraneo alle finalità, di natura abitativa, perseguite con i provvedimenti qui in esame.

Attenzione!

Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.

Fai clic qui per effettuare l'accesso