Quando i cani randagi fanno danni è l'ASL a dover riparare. Corte di Cassazione - Sezione Terza - Sentenza del 03.04.2009, n. 8137.

“l’impugnata sentenza non ha individuato una specifica responsabilità del Comune di … in relazione al fatto concreto, ma, piuttosto, ha fatto discendere la legittimazione del medesimo comune da un generico «legame» con la ASL operante nel territorio, desumendolo dai compiti assegnati al sindaco ex art. 3, co. 14 del d.lgs. n. 502 del 1992 «al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione» di definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica e di verifica dell’andamento generale dell’attività. Senonché, in seguito al riordino del servizio sanitario conseguente al d.lgs. n. 502 del 1992, risulta reciso il «cordone ombelicale» fra Comuni e USL (così Corte cost., 24/06/2003, n. 220) con la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali e con il mutamento della configurazione giuridica di queste ultime, non più strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l’erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale. Ne consegue che la locale azienda sanitaria doveva essere considerata soggetto giuridico autonomo rispetto al Comune di ….”.

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