Atto amministrativo in contrasto con il diritto comunitario: nullità o annullamento? Consiglio di Stato, Sez. V, 19 maggio 2009, n. 3072.

La violazione del diritto comunitario implica un vizio di illegittimità – annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante, mentre la nullità (o l’inesistenza) è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere, incompatibile con il diritto comunitario (e quindi disapplicabile).

Gli atti meramente confermativi non comportano una nuova istruttoria ovvero una valutazione degli elementi di fatto e di diritto già considerati o medio tempore acquisiti, pertanto, in quanto atti dal contenuto meramente riproduttivo di una determinazione amministrativa adottata in precedenza sono insuscettibili di impugnazione sia, per un verso, per difetto di interesse a ricorrere atteso che la caducazione di tale atto sarebbe inidonea a rimuovere la lesione imputabile all’atto confermato qualora questo non sia impugnato, sia per altro verso, ove quest’ultimo sia stato impugnato, in considerazione dell’inutilità di imporre un onere di impugnazione di atti a contenuto meramente riproduttivo di altri già gravati in sede giurisdizionale e destinati ad essere travolti dall’annullamento    dei       primi.

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