Diritto di cronaca: ampia libertà di espressione, senza trascendere in attacchi personali diretti a colpire la figura morale del soggetto criticato. Corte di Cassazione, sezione quinta – sentenza 24 settembre 2009 n.37442.

I giudici del Supremo Collegio statuiscono che, in tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il diritto di cronaca può essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell’altrui reputazione, costituendo una causa di giustificazione della condotta, a condizione che: a)la notizia pubblicata sia vera; b)sussista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti; c)siano rispettati i limiti dell’obiettività e della continenza. Affermano, altresì, che la continenza formale non consiste nell’obbligo di utilizzare un linguaggio grigio ed anodino, essendo consentito ricorrere a parole sferzanti e pungenti, toni aspri e polemici, in particolar modo quando si ha ad oggetto un tema di grave interesse pubblico.

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