Alla ricerca del chiosco perduto…-TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA - CAGLIARI - 17 febbraio 2009 numero 196.
“la norma di cui all’art. 4 della legge regionale n. 49 del 1986, che impone il rispetto della distanza minima di 700 metri tra le edicole nei comuni superiori ai 20.000 abitanti, è volta a garantire alle imprese del settore della distribuzione di giornali e riviste dai rischi economici derivanti da una più ampia concorrenza. Si tratta, in effetti, di una norma che deroga ai principi comunitari in materia di concorrenza tra le imprese e di libertà di stabilimento (di cui all’art. 43 del Trattato UE), prevedendo una forma di ingiustificata restrizione all’ingresso di nuovi soggetti economici nel mercato di cui trattasi (per la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia CE in punto di interpretazione di tali principi comunitari si vedano, tra le tante, le sentenze 6 novembre 2003, causa C-243/01, Gambelli; e 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04, C-360/04, Placanica; sez. II, 13 dicembre 2007, causa C-465/05, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana). La norma regionale, inoltre, non trova sostegno né in motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, né in quelli di sanità pubblica, che secondo l’art. 46 dello stesso Trattato UE consentono ai singoli stati membri di introdurre particolari legislazioni restrittive. Si deve pertanto concludere nel senso che l’art. 4 della legge regionale n. 49 del 1986 deve essere disapplicato in quanto contrastante con la disposizione dell’art. 43 del Trattato UE”
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