Attraversamento sulle strisce pedonali e concorso colposo del pedone nel fatto commesso dall’investitore. Cassazione Civile, sez. III, 30 settembre 2009 n°20949.

 Ogni conducente, nell’approssimarsi alle strisce pedonali, ha la chiara consapevolezza che deve non solo dare la precedenza, ma anche tenere un comportamento idoneo ad ingenerare nel pedone la sicurezza che possa attraversare senza rischi, non essendo in linea con le elementari regole di comportamento proprie di un paese civile che un conducente possa considerare una mera facoltà il suo inderogabile obbligo di dare la precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali e che il pedone debba, dal canto suo, riguardare l’attraversamento come un temerario atto di coraggio, anche dove ha diritto di farlo con l’aspettativa che i conducenti si fermino per lasciarglielo fare. Che poi egli controlli nel suo primario interesse qual è la situazione che si presenta in concreto, è senz’altro opportuno ed auspicabile; costituisce tuttavia un errore in diritto ritenere che l’omissione, da parte del pedone, che attraversi la strada sulle apposite strisce, del controllo e dell’apprezzamento della velocità dei veicoli sopraggiungenti, o addirittura dell’intenzione di un conducente di rallentare o fermarsi, possa assumere la valenza ex art. 1227 comma 1 c.c. di concorso del fatto colposo dello stesso danneggiato nel caso in cui venga investito.

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