Il consigliere comunale può sempre avere accesso agli atti del comune in cui è stato eletto- TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL PIEMONTE- sentenza 31 luglio 2009 numero 2128.

“Il diritto di accesso è stato, infatti, attribuito ai consiglieri comunali per "tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato" e, quindi, per tutte le notizie ed informazioni ritenute utili, senza alcuna limitazione. Dal termine "utili" contenuto nella norma in oggetto non consegue, quindi, alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì l'estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all'espletamento del mandato”

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