Giurisdizione in materia di contributi pubblici- TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL PIEMONTE - sentenza 4 settembre 2009 n. 2263.

Il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni e contributi pubblici è regolato dai normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, in base ai quali il beneficiario, nella fase successiva alla concessione del contributo, risulta titolare di un diritto soggettivo. Pertanto, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti contraddistinti con il nomen di revoca, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento da parte del concessionario alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo. Appartiene alla cognizione del giudice amministrativo, invece, la cognizione dei provvedimenti, comunque denominati, di ritiro del contributo, anche susseguenti alla erogazione, ove essi costituiscano manifestazione del potere di autotutela amministrativa, a fronte della quale si stagliano posizioni di interesse legittimo del privato”

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