Recinzione ad un campo di calcetto. Basta la D.I.A.- TAR Roma sentenza n. 9240 del 23 settembre 2009.
“Le opere contestate (recinzioni con pali e reti)non sono riconducibili nell'ambito di quelle soggette a permesso di costruire di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 380/01, atteso che - per natura, consistenza ed impatto estetico - non si prestano ad essere qualificate "nuove costruzioni". Si tratta essenzialmente di "recinzioni" che, per quanto riguarda i campi di calcetto e da tennis, sono indiscutibilmente dirette a consentire il corretto svolgimento delle relative pratiche sportive (ossia ad evitare un continuo sconfinamento della palla), mentre, nei rimanenti casi, rivestono un'indiscussa funzione di protezione dell'area. In altri termini, concretizzano interventi che - oltre ad essere privi di impatto volumetrico - rivestono un ruolo definibile "accessorio" e, comunque, non incidono sulle strutture principali”.
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