“Art. 586 c.p.; oltre al nesso di causalità materiale è necessario provare la colpa in concreto” ; Cass. pen. sez.VI, 7 luglio – 9 settembre 2009 n. 35099.
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell’assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell’evento da valutarsi alla stregua dell’agente-modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale.
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