Calunnia e mandato difensivo. Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 1 luglio – 8 settembre 2009 n°34821.
Il difensore, in relazione alle false affermazioni contenute in uno degli scritti difensivi spiegati a favore del proprio assistito, può andare esente da responsabilità per calunnia soltanto se la sua prestazione professionale a tutela dell'interesse del cliente non esorbiti dai limiti consentiti dalla legge e sia rigorosamente funzionale al corretto ed onesto espletamento del mandato conferitogli.
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