Adempimento delle obbligazioni contratte verso terzi e natura parziaria della responsabilità dei singoli condomini. Corte di Cassazione, sezione III civile – sentenza 21 luglio 2009, n. 16920.
La Suprema Corte di Cassazione opina vivacemente per la configurabilità, nell’ipotesi di morosità dell’amministratore del condominio nell’adempimento delle obbligazioni contratte verso terzi, della natura parziaria della responsabilità dei singoli condomini, in virtù della quale le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno ex art.1123 co.1 c.c. E’ sottolineato, altresì, il carattere comune e divisibile dell’obbligazione ascritta ai condomini - dal momento che ha ad oggetto una somma di danaro – con la considerazione che il carattere solidale della responsabilità degli inquilini del condominio, per le obbligazioni assunte dall’amministratore dello stesso verso terzi, non è contemplata da alcuna disposizione di legge, ed è, inoltre, evidenziata l’impossibilità di configurare una distinzione tra profilo esterno ed interno della obbligazione.
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