1) LIBERI ANCHE NELL’INACAPACITA’. RICOSTRUIRE IL CONSENSO SIGNIFICA DISCRIMINARE IL DISABILE E COMPRIMERNE UN DIRITTO INVIOLABILE? TAR Lazio 18 settembre 2009 n. 8560/09.

I pazienti in stato vegetativo permanente, che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate o da praticare non devono in ogni caso essere discriminati rispetto agli altri pazienti in grado di esprimere il proprio consenso, possono, nel caso in cui la loro volontà sia stata ricostruita, evitare la pratica di determinate cure mediche nei loro confronti.
Il paziente vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli stesso desideri, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi e ciò è confermato dall’entrata in vigore della “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità” approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 settembre 2006, sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007 (e in corso di approvazione da parte del Parlamento italiano sia alla data di adozione dell’atto oggi in esame sia alla data della proposizione del ricorso) che prevede, all’articolo 25, il diritto di godere del migliore stato di salute possibile delle persone con disabilità compreso il rifiuto discriminatorio di cibo, di prestazioni di cure e servizi sanitari o cure, Convenzione che in ogni caso impone che anche alle persone incapaci o disabili venga garantito un consenso attuale e informato.
E’ esclusa la giurisdizione del Giudice Amministrativo spettando, in caso di violazione dei principi libertà personale, al Giudice Ordinario garantire il pieno rispetto dei diritti della dignità e della libertà della persona.

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