Attenzione a ciò che comperate (specialmente in spiaggia!) – Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, Sentenza del 23 luglio 2009 n. 30672.

Integra il reato di cui all’art. 474 la condotta consistente nel vendere sulla spiaggia borse di marchi famosi contraffatti. La fattispecie prevista dall’art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) rappresenta invero un c.d. reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l’avvenuta realizzazione dell'inganno. Ne consegue che, con riguardo alla fattispecie in questione, non può parlarsi di «reato impossibile» per il sol fatto che l’asserita grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere in concreto la possibilità che gli acquirenti vengano tratti in inganno.

Attenzione!

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