GLI ENTI IN HOUSE TRA GLI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO E GLI AFFIDAMENTI “A VALLE” CON PROCEDIMENTO DELL’EVIDENZA PUBBLICA.Consiglio di Stato, sez. V, 30 aprile 2009, n. 2765.

Gli organismi di diritto pubblico, categoria nella quale rientra anche una società che svolge in house providing, sono tenuti ad osservare, per i propri affidamenti “a valle”, i principi e le norme dell’evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 3, commi 25 e 26 e dell’art. 32 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ferma restando, per la gestione del servizio ad essi direttamente affidato, la esclusiva loro responsabilità nei confronti degli enti titolari e che su di essi esercitano il controllo analogo.

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