Il giudicato amministrativo e gli spazi cognitivi del G.A. in sede di giudizio di ottemperanza. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza del 16.10.2007.

La sentenza di annullamento del giudice amministrativo produce non solo al effetti caducatori o demolitori ma anche effetti ripristinatori e conformativi. In particolare mentre l'effetto caducatorio/demolitorio si limita ad eliminare dal mondo giuridico l'atto illegittimo, l’effetto conformativo vincola la successiva attività dell’Amministrazione di riesercizio del potere perché il giudice, quando accerta l’invalidità dell’atto e le ragioni che la provocano, stabilisce quale è il corretto modo di esercizio del potere e fissa quindi la regola alla quale l’amministrazione si deve attenere nella sua attività futura laddove, invece, l’effetto ripristinatorio implica la cancellazione delle modificazioni della realtà intervenute per effetto dell’atto annullato e cioè l’adeguamento dell’assetto di interessi esistente prima della pronuncia giurisdizionale nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 65, n. 5 reg. proc., che impone che nella sentenza sia incluso “l’ordine che la decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa”. Pertanto così come l’annullamento di un atto di espropriazione comporta la restituzione al proprietario del bene espropriato e così come l’annullamento di un provvedimento di licenziamento comporta la riammissione in servizio del dipendente, il pagamento delle retribuzioni non pagate e la sua collocazione nella posizione in cui si sarebbe trovato in assenza del licenziamento medesimo, allo stesso modo deve ritenersi che l’annullamento  di un provvedimento che pone l’obbligo di pagare una somma di denaro abbia come conseguenza la restituzione della somma riscossa in base all’atto impugnato se è vero, come è vero, che il privato è interessato non tanto alla caducazione dell’atto quanto soprattutto a conseguire il bene della vita illegittimamente sottrattogli dall’illegittimo esercizio del potere amministrativo indipendentemente dalla configurabilità degli estremi del fatto illecito previsti dall’art. 2043 c.c. atteso che l’obbligo restitutorio prescinde dalla colpa e dalla tipologia del vizio e non incontra i limiti della eccessiva onerosità di cui all’art. 2058 c.c. Devesi allora riconoscere che il giudizio di ottemperanza non è affatto un tipico giudizio chiuso, che non consente di introdurre questioni ed eccezioni nuove tale da poter essere attivato solo a fronte di un giudicato che contenga disposizioni che definiscano in modo puntuale ed incondizionato gli obblighi di comportamento dell’Amministrazione ma un giudizio a natura mista di esecuzione e di cognizione volto a dare un contenuto concreto all’obbligo della ripristinazione derivante dalla sentenza di annullamento.

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