Sul falso grossolano. Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, Sentenza del 23 luglio 2009 n. 30672.
Può integrare il reati di cui all'art. 474 la condotta consistente nel vendere sulla spiaggia borse di marchi famosi contraffatti. La fattispecie prevista dall'art. 474 c.p., infatti, (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) è un reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno. Ne consegue che non può parlarsi, con riguardo alla fattispecie in questione, di reato impossibile per il solo fatto che l'asserita grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti vengano tratti in inganno.
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