Due autisti si alternano alla guida: periodo di riposo o inattività temporanea? Cassazione Civile, sezione Lavoro, 02 marzo 2009, n°523.
Il periodo nel corso del quale l’autista di un autotreno lascia la guida al compagno e – volendo – può distendersi nel sedile accanto – in assenza di apposita cabina – non è da considerare come un periodo di riposo intermedio, nonostante trattasi di attività di lavoro discontinuo, bensì trattasi di un semplice periodo di inattività temporanea, computabile ai fini della determinazione della durata effettiva del lavoro, in quanto il lavoratore non può in tal caso disporre liberamente di se stesso, essendo obbligato a rimanere nella sede del lavoro (l’autotreno) tenendosi costantemente a disposizione per ogni necessità lavorativa.
Attenzione!
Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.