Un nuovo indice rivelatore di pubblicità nascosta: l’obbligo di conformazione alle norme di azione della p.a. (L’ancipite natura dell’organismo “Poste Italiane”).

La nuova “sistematica” classificatoria delle “amministrazioni aggiudicatrici”, complessivamente normata dall’art. 3 del D.L.vo 163 del 2006 in attuazione del sopravvenuto art. 1 comma IX (“per organismo di diritto pubblico s'intende qualsiasi organismo... istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale...”) della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 ha espressamente espunto, ora, Poste Italiane dal novero degli “organismi pubblici”, stante l’ormai assodata prevalenza, nel contesto delle proprie attività, di quelle “esigenze aventi carattere industriale o commerciale” che la giurisprudenza testè riportata aveva – per contro - reputato comunque non significative agli effetti della riconducibilità della Società medesima nell’ambito degli “organismi” anzidetti.
Il dato formale che Poste Italiane (società a prevalente partecipazione pubblica) possa essere qualificata “ente aggiudicatore” ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo 163 del 2006, non significa che tale soggetto societario sia ontologicamente omologabile, ad ogni effetto, ad una “Pubblica Amministrazione”, ossia ad una persona giuridica pubblica non ordinata in forma societaria e che svolga le proprie funzioni con modalità di tipo prevalentemente autoritativo (posto che il comma XXV distingue al suo interno tra “amministrazioni aggiudicatrici” - a sua volta, anch’esse confluenti nella più generale nozione di “enti aggiudicatori”- e “amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici territoriali”).
Per Pubblica Amministrazione (o organismo ad essa assimilabile) vanno intesi i soggetti giuridici che presentino assolutamente preminenti modalità di svolgimento delle proprie funzioni secondo le regole proprie delle cc.dd. norme di azione, in primis quelle proprie del procedimento amministrativo di cui all’art. 7 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.
(Nel caso di specie vanno intese “Amministrazioni Pubbliche in senso stretto”, soltanto quelle tenute a conformare la gestione della maggior parte delle proprie procedure informatiche alle disposizioni contenute nell’art. 7 e ss. della L. 241 del 1990, individuando – ad esempio – supporti nei softwares deputati a gestire le tempistiche dei procedimenti a’ sensi dell’art. 2 della stessa L. 241 del 1990, le competenze del responsabile del procedimento, gli interventi delle parti interessate e controinteressate, i preavvisi di reiezione delle domande di cui all’art. 10-bis).

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