Esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria ex art.2901 c.c. nei confronti del contratto definitivo, adempimento del preliminare. Corte di Cassazione, sez. III civile – sentenza 16 aprile 2008 n. 9970

La Suprema Corte di Cassazione statuisce l’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria ex art.2901 c.c. nei confronti del contratto definitivo, stipulato in esecuzione di un preliminare, dal momento che quest’ultimo non produce effetti traslativi, non è configurabile come atto di disposizione del patrimonio ed ha una portata dispositiva solamente potenziale e futura. Ai fini della esperibilità dell’azione revocatoria deve essere accertata la compresenza di due elementi: uno oggettivo, eventus damni, ed uno soggettivo, consilium fraudis. Per quanto concerne il primo requisito, la sua presenza va verificata con riferimento al momento della stipula del contratto definitivo, dato che in tale contesto può realizzarsi una deminutio del patrimonio del debitore od il pericolo del suo depauperamento, con conseguente pregiudizio per il soddisfacimento dei crediti vantati dai terzi nei confronti del debitore- venditore. Per quanto riguarda il consilium fraudis, il Supremo Collegio statuisce che l’azione revocatoria può operare allorchè sia tutelato l’affidamento incolpevole dei terzi nella conclusione del contratto, stato soggettivo da valutare al momento della stipula del contratto preliminare, tempo in cui si consuma la libera scelta negoziale del terzo.

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