La cooperazione nel delitto colposo nel classico caso dell’incidente stradale – Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza del 14 maggio 2009, n. 20406.
La cooperazione nel delitto colposo di cui all’art. 113 c.p. si verifica quando più persone pongono in essere una data ed autonoma condotta – nella reciproca consapevolezza di contribuire all’azione od omissione altrui – la quale sfocia nella produzione dell'evento non voluto. In altri termini, affinché la condotta di ciascun concorrente risulti rilevante ai sensi dell’art. 113 c.p. occorre che essa, singolarmente considerata, violi la regola di cautela, e che tra le condotte medesime esista un legame psicologico. Può dunque affermarsi che, per risultare rilevante ai sensi dell’art. 113 c.p., la condotta di ciascun concorrente deve caratterizzarsi per la violazione della regola cautelare, non essendo possibile qualificare un comportamento come colposo in mancanza di siffatto requisito, e deve caratterizzarsi, inoltre, per la presenza del legame psicologico tra le condotte.
Nel caso di specie è stata ritenuta sussistente la cooperazione colposa di un soggetto il quale, trovandosi accanto al conducente del veicolo causa di un incidente mortale, aveva la chiara consapevolezza della inosservanza della regola prudenziale da parte dell'altro, condividendone peraltro le – a dir poco dissennate – modalità di guida.
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