Relazioni pericolose: un contatto sociale che può lasciare “folgorati”…. e costare fino a 2.500.000 €. Trib. Venezia, 6 luglio 2009, n. 1945.

In tema di risarcimento del danno conseguente a macrolesioni connesse al parto – in occasione di contratto di ricovero tra gestante ed ente ospedaliero, che è contratto con effetti protettivi a favore di terzo nascituro – l'ente ospedaliero risponde direttamente ex art. 1228 c.c. della negligenza ed imperizia dei propri dipendenti, in quanto, in base al principio di immedesimazione organica, è attribuibile direttamente all'ente l'attività del suo personale.
Oggetto del contratto di spedalità o “di ricovero” sono la prestazione di terapie e attività necessarie al fine di consentire il parto, e di altre cure necessarie al feto (ed al neonato), sì da garantirne la nascita evitandogli - nei limiti consentiti dalla scienza - qualsiasi possibile danno. In capo alla casa di cura insorgono, accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. In capo al medico sorge una responsabilità da contatto sociale (con annessi obblighi di protezione) modellata su quella contrattuale per il sol fatto di aver “preso in carico” la gestante ingenerando nella stessa il legittimo affidamento in vista del risultato sperato (nascita di un neonato possibilmente sano).
Gli interessi protettivi della persona umana e dei terzi sono “in re ipsa” sottesi a ogni stipulazione contrattuale, avuto riguardo anche alla sua funzione sociale, e tenendo conto del fatto che la Costituzione antepone, anche in materia contrattuale, gli interessi della persona a quelli patrimoniali.
Ne consegue che i rapporti contrattuali di spedalità (stipulato tra gestante e struttura sanitaria) e quello da “contatto sociale qualificato” (intercorrente tra la gestante e il medico) aventi ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, riverberano per loro natura effetti protettivi a vantaggio anche del concepito (per i danni patrimoniali, biologici e morali) e del padre, i quali in caso di inadempimento, sono perciò legittimati ad agire per il risarcimento del danno.

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