L’azionabilità in ottemperanza dell’ordinanza di assegnazione di somme non contestate. Tar Lazio - Roma, Sez. II - sentenza 8 luglio 2009 n. 6667.

Il giudizio di ottemperanza può essere  instaurato per sancire l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi non solo al giudicato ma ad ogni provvedimento giurisdizionale - sia del giudice ordinario (o di altro giudice diverso dall'amministrativo), sia dello stesso giudice amministrativo - assistito da stabilità, purché tale provvedimento definisca un giudizio di cognizione. Tale interpretazione è coerente con il dato letterale dell'art. 27 n. 4 R.D. n. 1054/1924, che prevede che il giudice amministrativo, con la propria decisione in sede di ottemperanza, sancisca l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi ad ogni provvedimento giurisdizionale definitivo "che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico”, quindi all’esito di un accertamento che non può che essere quello proprio del giudizio di cognizione, e che è invece del tutto assente nel processo di esecuzione finalizzato meramente a portare ad effettività le posizioni di diritto verificate in sede di processo di cognizione.

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