La necessità della carta d’idenità. TAR Lazio, Roma, Sez. II, sentenza 8 luglio 2009 n. 6670

La produzione, in una con l’atto dichiarato conforme all’originale, del documento di identità dell'interessato vale a conferire legale autenticità alla sua sottoscrizione apposta in calce a una istanza o a una dichiarazione, né rappresenta certo un vuoto formalismo, essendo un elemento della fattispecie legale diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imprescindibile nesso d’imputabilità soggettiva della dichiarazione ad un dato soggetto di diritti, senza possibilità di produzione postuma, a pena dell’insanabile violazione della disciplina regolatrice della procedura amministrativa

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