Consiglieri comunali, svolgimento di funzioni extramoenia e legittimità del provvedimento di decadenza dall'incarico elettivo. Consiglio di Stato – Sezione V – decisione 13 febbraio – 9 ottobre 2007, n. 5277.
Le società miste costituite dagli enti locali sono dotate di personalità giuridica propria di diritto privato fermo restando il carattere pubblicistico degli eventuali servizi gestiti per cui di fronte alla medesima natura degli impegni da assolvere - partecipazione al consiglio comunale e coeva partecipazione al consiglio di amministrazione -, reciprocamente incompatibili, non è corretta l’affermazione di principio secondo cui il consiglio comunale meriti maggiore attenzione poiché le assenze per mancato intervento dei consiglieri alle sedute del Consiglio comunale non devono essere giustificate preventivamente di volta in volta potendo, le giustificazioni, essere fornite successivamente anche dopo la notifica al politico della proposta di decadenza deliberata dal Consiglio comunale ferma ed impegiudicata l’ampia facoltà di apprezzamento di quest'ultimo in ordine alla fondatezza e serietà delle circostanze addotte per giustificare le assenze che legittimano un provvedimento di revoca solo quando dimostrino un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni attinenti all’incarico pubblico elettivo.
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