In tema di espropriazione per pubblica utilità. Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Sentenza del 18 giugno 2009 n. 14156.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il diritto alla retrocessione del fondo espropriato può essere riconosciuto allorché non venga utilizzato per gli scopi di pubblica utilità ai quali l'opera pubblica era destinata. Pertanto, qualora detti scopi siano stati ugualmente raggiunti attraverso l'utilizzazione del fondo in base alle diverse modalità imposte da una legge nel frattempo intervenuta, non può certamente negarsi che il provvedimento di espropriazione abbia avuto esecuzione e che la pubblica utilità, la quale ne costituisce la ragione, sia stata conseguita.

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