Sull'impossibilità di configurare la colpa per omissione nel caso in cui l'evento non sia ricollegabile alle presunte inadeguatezze della struttura aperta al pubblico di cui l'imputato risulti titolare.Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, Sentenza del 17 giugno 2009 n. 25437.

Affinchè possa configurarsi la responsabilità colposa per omissione occorre che le negligenze ascritte all'imputato risultino in rapporto causale con l'evento. (nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto che non possa configurarsi la responsabilità per omicidio colposo del titolare di una piscina pertinente ad un ristorante poiché il soggetto deceduto, di propria iniziativa aveva, nonostante l'avvertimento del gestore e nonostante che la piscina fosse chiusa, aveva scavalcato la recinzione e si era tuffato nella stessa pur non essendo in grado di nuotare)

Attenzione!

Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.

Fai clic qui per effettuare l'accesso