sull'irrilevanza del rapporto coniugale ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale. Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza del 25 giugno 2009 n. 26345.
In tema di reati contro la libertà sessuale, integra la violazione dell'art, 609 bis. cod. pen. qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, a nulla rilevando l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale tra le parti, atteso che non esiste all'interno di un tale rapporto un "diritto all'amplesso", ne' conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale.
In tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti di coppia di tipo coniugale non ha valore scriminante il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, quando è provato che l'autore, per le violenze e minacce precedenti poste ripetutamente in essere nei confronti della vittima, aveva la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali. (Nel caso di specie l'imputato non si era limitato ad usare modalità irrispettose nei riguardi della moglie per ottenere prestazioni sessuali, ma aveva messo in atto un vero e proprio regime dispotico, connotato da vessazioni, arroganza, percosse, proibizioni ed imposizioni di ogni genere, ed in particolare aveva più volte compiuto comportamenti minacciosi (anche con armi), intimidatori ed anche violenti al fine di ottenere rapporti sessuali, essendo ben consapevole dell'opposizione e comunque della volontà contraria della moglie ad avere tali rapporti, la quale peraltro, pur senza opporre una resistenza fisica solo per non provocare violente reazioni da parte dell'imputato, manifestava comunque, magari anche solo con gesti, il proprio dissenso in modo inequivocabile)
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