sul sindacato di legittimità della notizia riservata. Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza del 4 giugno 2009 n. 23036.

Il divieto di divulgazione che concorre ad integrare la componente precettiva dell'art. 262 c.p., è sottoposto al sindacato di legittimità da parte del giudice penale, in ordine ai requisiti oggettivi di pertinenza e idoneità offensiva della notizia, analogamente a quanto previsto per le notizie sottoposte a segreto di Stato.
La classificazione della notizia come "riservata" ha dunque comunque una valenza meramente amministrativa e non può essere decisiva ai fini penali, né allo scopo di individuare la fattispecie incriminatrice applicabile in ragione dell'interesse tutelato(nel caso di specie il Giudice dell'udienza preliminare ha sottoposto a "sindacato" la riservatezza del documento e adeguatamente ha escluso che potesse essere riportata alle categorie tutelate dall'art. 262 c.p.p. non concernendo interessi pubblici e trattando notizie già rivelate all'Autorità giudiziaria e versate agli atti di procedimento conclusosi con sentenza definitiva, ancorché di patteggiamento e diffuse)
È ravvisabile un corretto esercizio del diritto di cronaca e non sussiste reato di diffamazione ogni qualvolta è mostrato un documento non accompagnato da alcun commento che sostenga la responsabilità di un soggetto.

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