Sul reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello stato quale ipotesi residuale rispetto a condotte non riconducibili nel reato di truffa.Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, Sentenza del 16 giugno 2009 n. 24877.
Il legislatore, allorché ha inserito nel codice penale l'art. 316 ter c.p., ex art. 4 L. n.300/2000, ha voluto estendere la punibilità a condotte truffaldine non incluse nella fattispecie di truffa.
Con l'introduzione dell'art. 316 ter c.p. si è voluto perseguire anche la mera percezione sine titulo delle erogazioni, al di là delle modalità attraverso cui viene attuata la indebita percezione, in aderenza al carattere sussidiario e residuale che caratterizza detta norma rispetto all'art. 640 bis c.p. (nel caso di specie è stata ritenuta punibile ai sensi dell'art. 316 ter c.p. la condotta di colui che, dichiarando falsamente in un'autocertificazione di essere cittadino italiano, aveva percepito indebitamente un bonus di 1.000 per la nascita del figlio).
L'ambito di applicabilità dell'art. 316 ter c.p. è rapportabile a situazioni del tutto marginali, come quelle del silenzio antidoveroso e della condotta inidonea ad indurre in errore l'autore della disposizione patrimoniale
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