Nelle procedure di affidamento di appalti pubblici, il bando di gara non è suscettibile di disapplicazione. Consiglio di Stato, Sezione V, sede giurisdizionale, sentenza del 9 ottobre 2007, n. 5295.
Nelle procedure di affidamento di appalti pubblici, il bando non è suscettibile di disapplicazione, perché tale potere è riconosciuto al giudice amministrativo nei confronti di norme a contenuto propriamente normativo, dotate di generalità ed astrattezza, come i regolamenti, mentre il bando di una gara d'appalto ha natura di provvedimento concreto. Né la disapplicazione può avvenire per contrasto con norme comunitarie, nel caso di un appalto al di sotto della soglia comunitaria .
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