Responsabilità della P.A. ed annullamento dell'aggiudicazione. Consiglio Giustizia Amministrativa - sez. giurisd. - sentenza 4 settembre 2007, n. 717.
1. In caso di accoglimento di un ricorso giurisdizionale contro l'aggiudicazione di una gara d’appalto, in relazione alla domanda di risarcimento del danno, grava sull'impresa pretermessa l'onere di provare ai sensi dell'art. 2697 c.c tutti gli elementi costitutivi dell'illecito (il danno, la condotta colposa e il nesso di causalità tra l’illecito e il danno subito); l'amministrazione a sua discolpa, dovrà produrre gli indizi che integrino gli estremi dell' errore scusabile.
2. La colpa dell' amministrazione deve essere intesa in senso oggettivo, tenendo conto dei vizi inficianti il provvedimento, della gravità della violazione commessa, dei precedenti giurisprudenziali, delle condizioni concrete e dunque, come detto, con esclusione di tutti le violazioni dovute ad errore scusabile dell'autorità.
3. Pur non essendo configurabile, in mancanza di un'espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione (relativa) di colpa dell'amministrazione per danni conseguenti ad un atto illegittimo o comunque ad una violazione delle regole, a tal fine possono operare le regole di comune esperienza e le c.d. presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c., potendo il privato invocare quale indice presuntivo della colpa l'illegittimità del provvedimento o anche allegare circostanze ulteriori idonee a dimostrare che tale illegittimità non abbia configurato un ipotesi di errore scusabile, onerando l'amministrazione dell'obbligo di dimostrarne, al contrario, la sussistenza.
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