Sulla natura di atto politico. TAR PUGLIA di BARI - SENTENZA 18 maggio 2009, n.1183.
La politicità dell’atto può essere desunta da un triplice ordine di elementi che tali atti devono necessariamente e cumulativamente possedere: 1) elemento soggettivo (dovendo provenire da organo preposto all’indirizzo e alla direzione al massimo livello della cosa pubblica); 2) elemento oggettivo (dovendo riguardare la costituzione, la salvaguardia e il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione ed essendo espressione della funzione di direzione e indirizzo politico coinvolgendo i supremi interessi dello Stato e delle sue istituzioni fondamentali); 3) libertà nella scelta dei fini, svincolata cioè da obiettivi prefissati e lasciata alla determinazione sovrana, sottratta a qualsiasi controllo che non sia del pari politico dell’autorità.
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