Ricorso incidentale – Controversia tra due sole imprese ammesse alla gara - Ordine di trattazione rispetto al ricorso principale – Criteri.

CONSIGLIO DI STATO, ad. plen., novembre , n. 11 - Pres. Salvatore – Est. Maruotti
 
Giustizia amministrativa – Ricorso incidentale – Controversia tra due sole imprese ammesse alla gara -   Ordine di trattazione rispetto al ricorso principale – Criteri.
(cost., art. 111, l. n. 1034/1971, art. 22, r.d. n. 1054/1924 art. 37, r.d. n. 642/1907 art. 44).
 
Per i principi della parità delle parti e di imparzialità, quando le due uniche imprese ammesse alla gara abbiano ciascuna impugnato l’atto di ammissione dell’altra, le scelte del giudice non possono avere rilievo decisivo sull’esito della lite, anche quando riguardino l’ordine di trattazione dei ricorsi: non si può statuire che la fondatezza del ricorso incidentale, esaminato prima, preclude l’esame di quello principale, ovvero che la fondatezza del ricorso principale, esaminato prima, preclude l’esame di quello incidentale, poiché entrambe le imprese sono titolari dell’interesse minore e strumentale all’indizione di una ulteriore gara.Deve ritenersi in generale che, a seconda dei casi, il giudice, nella trattazione del ricorso principale e di quello incidentale, possa esaminare con priorità quello che risulta decisivo per dirimere la lite. A volte, per ragioni di ordine logico, il giudice può esaminare dapprima il ricorso principale: in tali casi, solo se risulti fondato il ricorso principale, sussiste un effettivo interesse del controinteressato all’esame del suo ricorso incidentale. Tuttavia, nulla preclude al giudice di esaminare in via prioritaria il ricorso incidentale che risulti fondato e di dichiarare inammissibile il ricorso principale (per la ‘prova di resistenza’, poiché l’atto impugnato non potrebbe essere annullato anche nel caso di fondatezza del ricorso principale). In questi ultimi casi, il ricorso incidentale - rivolto avverso il medesimo provvedimento impugnato in via principale - va esaminato tenendo conto delle esigenze di economia processuale e costituisce una eccezione in senso tecnico, la cui fondatezza preclude l’accoglimento del ricorso principalesenza comportare l’annullamento in parte qua dell’atto impugnato e conseguenze su soggetti non intimati nel giudizio

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