Delitti contro il patrimonio e attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Cassazione Penale Sezioni Unite, Sentenza del 26 settembre 2007 n. 35535.
Nel caso di ricettazione, la valutazione ai fini dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non deve avere riguardo soltanto al valore economico della cosa ricettata, ma deve fare riferimento a tutti i danni oggettivamente prodotti quale conseguenza diretta del fatto reato, la cui consistenza deve essere apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti e non soltanto con riferimento al valore della cosa ricettata.
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