La P.A. può depositare documenti fuori termine. Consiglio di Stato, sezione giurisdizionale, decisione del 11 settembre 2007 n. 4789.

La produzione in giudizio di documenti da parte della Pubblica Amministrazione è ammissibile anche dopo la scadenza del termine di venti giorni stabilito dall'art. 23, comma 4, della l. 1034/1971, purché si tratti di documenti direttamente connessi con l'oggetto della domanda. Quindi, a fronte della produzione documentale effettuata dall'amministrazione, sia pure dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 23, la mera opposizione del ricorrente, ancorché esplicitata, non assume alcun valore preclusivo, spettando al giudice il compito di verificare l'utilità del documento ai fini istruttori.

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