Ripartizione spese condominiali. Nota a Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 8 aprile 2008, n. 9148

I condomini non sono solidalmente responsabili per le obbligazioni contratte dall’amministratore nell’interesse del condominio. Tali obbligazioni hanno natura parziaria in quanto: l'obbligazione, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di denaro; la solidarietà in materia non è contemplata da nessuna disposizione di legge e l'art. 1123 c.c. non distingue il profilo esterno da quello interno; inoltre, l’amministratore vincola i singoli condomini solo nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote. Conseguentemente, la regola secondo cui ciascun condomino risponde delle obbligazioni condominiali in misura proporzionale al valore della propria quota non attiene meramente ai rapporti interni, ma opera anche nei rapporti esterni e dunque verso i terzi creditori del condominio. La disciplina da applicare è la stessa che si utilizza in tema di ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi ex artt. 754 e 1295 c.c..

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