Notificazioni: nulle quelle eseguite presso il difensore di fiducia in caso di domicilio eletto. Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza 15 maggio 2008, n.19602 di Rinaldo D'Alonzo, magistrato

Le  notificazioni all’imputato non detenuto, successive alla prima, devono essere eseguite mediante consegna di copia al difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, c.p.p., sempre che l’imputato non abbia dichiarato o eletto domicilio. La facoltà di dichiarare o eleggere domicilio, peraltro, può essere esercitata anche dopo la nomina del difensore di fiducia, ed ha l’effetto di impedire il ricorso alla notificazione per mezzo di consegna di copia al difensore.

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