Il giudice penale non può sindacare sulla sentenza dichiarativa di fallimento. Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza 15 maggio 2008, n.19601.
Il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti della legge fallimentare non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento non solo quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza della impresa ma anche quanto ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste dall’art. 1 l. fall. per la fallibilità dell’imprenditore; pertanto, le modifiche apportate all’art. 1 l. fall., prima dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e poi dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 non esercitano influenza, ai sensi dell’art 2 c.p., sui procedimenti penali in corso.
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