Il legale rappresentante indagato non può rappresentare l’ente per conflitto di interessi. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 16 aprile 2008, n.15689.
L’ente non può comparire nel procedimento se non mediante una persona fisica che lo rappresenti e, qualora quest’ ultima sia anch’essa incriminata per gli stessi fatti per i quali si procede a carico dell’ente, la legittimazione del rappresentante legale viene meno per il realizzarsi di un conflitto di interesse, come stabilito dall’art. 39, comma 1, legge n. 231 del 2001.
Tale legittimazione del rappresentante legale viene meno anche qualora lo stesso sia soltanto indagato per il delitto da cui dipende l’illecito amministrativo, dal momento che il conflitto d'interessi riguarda anche la fase delle indagini e non soltanto quella tipicamente processuale, in quanto momento di fondamentale importanza per le acquisizioni richieste per gli atti propulsivi del procedimento.
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