Clausola penale - rilevabilità d’ufficio del giudice: le sezioni semplici si conformano all’indirizzo dettato dalle sezioni unite. Corte di Cassazione, sez. III civile - sentenza 28 marzo 2008, n. 8071.

In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio.

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