Sulla prevalenza del principio formalistico su quello della massima partecipazione. Consiglio di Stato, Sez.V,sentenza 19 febbraio 2008 n. 567.

Il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte può costituire causa legittima di esclusione dalla procedura concorsuale se così dispone la lex specialis della gara; è pertanto legittimo il provvedimento di esclusione da una gara di appalto di una ditta che, in violazione di quanto previsto dal bando, non ha utilizzato lo schema di cui al modulo indicato dal bando stesso. La violazione di oneri formali imposti a pena di esclusione della lex specialis della gara, infatti, esprime la prevalenza del principio di formalità collegato alla garanzia della par condicio, che non può essere superato dall’opposto principio del favor partecipationis.

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